Condizioni legali

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER SERVIZI DI CONSULENZA, PROCUREMENT E ALLESTIMENTI PUBBLICITARI

​Ditta fornitrice:

YOUPROM DI ERMANNO FACCIO

Sede Legale / Spazio Logistico Materiali per Allestimenti Pubblicitari:

Via Leonardo Da Vinci, 73 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Partita IVA: IT13343440965

Sito Web: www.youprom.it

(di seguito definita per brevità “Fornitore” o “Youprom”)

​Art. 1 – Oggetto del Contratto

​Le presenti Condizioni Generali di Contratto regolano i termini e le modalità operative relative alla fornitura di:

  1. ​Consulenza professionale integrata: prestazioni di consulenza tecnica, aziendale, strategica, gestionale, di interior/texture design e comunicazione fornite dal titolare di Youprom.
  2. ​Servizi di procurement generale e pubblicitario: ricerca, intermediazione, approvvigionamento, gestione delle commesse di fornitura materiali, strutture e supporti per allestimenti pubblicitari, mostre, fiere ed eventi.
  3. ​Logistica e gestione allestimenti: stoccaggio provvisorio, verifica conformità e coordinamento dei materiali per allestimenti pubblicitari presso lo spazio logistico di Via Leonardo Da Vinci 73, Cinisello Balsamo (MI).

​Le presenti condizioni si applicano a ogni incarico conferito sia da persone fisiche operanti nell’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, sia da società o enti (di seguito definiti “Committente” o “Cliente”).

​Art. 2 – Modalità di Erogazione della Consulenza e Tariffa Oraria

  1. ​Compenso orario: Le prestazioni di consulenza fornite da Youprom by Ermanno Faccio sono quantificate e fatturate alla tariffa base ordinaria di € 120,00/ora (centoventi/00 euro l’ora), al netto di IVA di legge ed eventuali contributi previdenziali o oneri accessori applicabili.
  2. ​Scaglioni di calcolo: Il computo temporale viene calcolato a frazioni minime di 30 minuti a partire dall’avvio della sessione o dell’attività operativa.
  3. ​Canali di svolgimento: La consulenza può essere svolta:
    • ​Da remoto: mediante videoconferenza, chiamata telefonica, audit documentale e corrispondenza scritta qualificata.
    • ​In presenza: presso la sede operativa/logistica del Fornitore, ovvero presso la sede del Committente o in cantiere/luogo dell’allestimento.
  4. ​Spese vive e trasferte: In caso di interventi in presenza al di fuori del territorio comunale di Cinisello Balsamo/Milano, al compenso orario si aggiungono le spese di trasferta documentate (pedaggi, carburante, rimborso chilometrico ACI, vitto e alloggio se necessari), preventivamente concordate con il Committente.

​Art. 3 – Servizi di Procurement e Allestimenti Pubblicitari

  1. ​Attività di approvvigionamento: Youprom opera su incarico del Committente per individuare, selezionare e reperire sul mercato materiali, espositori, supporti grafici, pannellature e finiture idonee agli allestimenti pubblicitari.
  2. ​Mandato e accordi economici di fornitura: I costi diretti per l’acquisto o la fabbricazione dei materiali da parte di terzi fornitori, corrieri o spedizionieri restano a carico del Cliente e saranno dettagliati in specifici preventivi o ordini di spesa.
  3. ​Presa in carico logistica: I materiali recapitati presso il deposito/spazio logistico di Via Leonardo Da Vinci 73 a Cinisello Balsamo vengono controllati nella loro integrità esteriore quantitativa e qualitativa. Lo stoccaggio prolungato oltre i termini stabiliti per la commessa sarà soggetto a specifici corrispettivi di custodia e deposito.

​Art. 4 – Perfezionamento dell’Incarico e Preventivazione

  1. ​L’incarico si intende perfezionato con l’accettazione espressa (a mezzo PEC, email o firma di preventivo/lettera d’incarico) da parte del Committente della proposta formulata da Youprom, ovvero con l’inizio dell’esecuzione delle attività concordate a seguito di esplicita richiesta del Cliente.
  2. ​Nei casi in cui l’incarico preveda una stima a monte (“monte ore”), le ore effettivamente prestate saranno rendicontate al Cliente a consuntivo periodico in base al tariffario di € 120,00/ora, salvo diverso accordo a forfait scritto e sottoscritto tra le parti.

​Art. 5 – Condizioni di Pagamento e Risoluzione

  1. ​Fatturazione: La fatturazione delle ore di consulenza avviene a consuntivo mensile o a raggiungimento di step concordati di avanzamento lavori. Per le commesse di procurement, il Fornitore si riserva di richiedere un acconto pari al 50% del valore stimato prima dell’avvio delle trattative o dell’ordine dei materiali.
  2. ​Termini di pagamento: Salvo diverso accordo scritto, il pagamento delle fatture emesse deve avvenire a vista o entro e non oltre 30 giorni data fattura a mezzo bonifico bancario sulle coordinate indicate dal Fornitore.
  3. ​Mora: Il ritardo nei pagamenti comporta l’applicazione automatica degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, oltre al diritto di Youprom di sospendere l’erogazione delle attività di consulenza e la consegna dei materiali in deposito fino all’avvenuto saldo.

​Art. 6 – Obblighi e Responsabilità del Committente

  1. ​Il Committente si impegna a fornire tempestivamente a Youprom tutti i dati, le specifiche tecniche, i file grafici ad alta risoluzione e la documentazione contabile o amministrativa necessaria per la corretta esecuzione della consulenza e del procurement.
  2. ​Il Committente garantisce la piena titolarità e legalità dei contenuti, marchi, testi e immagini destinati agli allestimenti pubblicitari, manlevando integralmente Youprom da qualsiasi pretesa di terzi per violazione di diritti d’autore, brevetti, marchi registrati o disposizioni di legge applicabili.

​Art. 7 – Limitazione di Responsabilità del Fornitore

  1. ​Youprom by Ermanno Faccio svolge la propria attività di consulenza con la dovuta diligenza professionale qualificata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.
  2. ​L’obbligazione assunta da Youprom nell’ambito della consulenza strategica, gestionale e tecnica ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato: Youprom non risponde del mancato raggiungimento di specifici ritorni economici o commerciali da parte del Cliente derivanti dall’adozione delle soluzioni raccomandate.
  3. ​Per le attività di fornitura di terzi (stampa industriale, spedizioni e trasporti, posa in opera eseguita da ditte terze), Youprom risponde unicamente nei limiti del coordinamento e non è imputabile per vizi di fabbricazione del prodotto imputabili al fabbricante o ritardi dovuti a cause di forza maggiore o disservizi dei vettori logistici.

​Art. 8 – Riservatezza e Proprietà Intellettuale

  1. ​Ciascuna parte si impegna a mantenere riservata ogni informazione tecnica, commerciale, finanziaria o strategica appresa in occasione dell’esecuzione del contratto.
  2. ​Metodologie, disegni, concept creativi, layout originali e modelli elaborati da Youprom by Ermanno Faccio restano di esclusiva proprietà intellettuale del Fornitore fino all’integrale pagamento delle spettanze dovute, salvo cessione esplicita concordata per iscritto.

​Art. 9 – Diritto di Recesso

  1. ​Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal contratto di consulenza continuativa mediante preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.
  2. ​In caso di recesso del Committente, quest’ultimo è tenuto a corrispondere a Youprom l’importo maturato per le ore di consulenza prestate fino alla data di efficacia del recesso al costo di € 120,00/ora, nonché a rifondere integralmente le spese vive e gli impegni vincolanti già assunti per il procurement di materiali pubblicitari non revocabili.

​Art. 10 – Trattamento dei Dati Personali (GDPR)

​I dati personali raccolti in relazione al conferimento dell’incarico sono trattati da Youprom by Ermanno Faccio in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana vigente, esclusivamente per finalità connesse alla gestione amministrativa, contabile e contrattuale del rapporto, come dettagliato nell’informativa privacy disponibile sul sito www.youprom.it.

​Art. 11 – Legge Applicabile e Foro Competente

  1. ​Il presente contratto è regolato e interpretato in conformità alla Legge Italiana.
  2. ​Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente accordo tra il Fornitore e soggetti professionisti o imprese (B2B), sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.